Statuto Societario

come approvato all’Assemblea dei Soci in data 21/12/2020

Articolo 1) Costituzione e denominazione

È costituita un’Associazione denominata “Società Italiana dei Docenti di Trasporti” (SIDT) con sede in Roma, presso la sede di Ingegneria, attualmente denominata Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, dell’Università La Sapienza.

Articolo 2) Scopi

La SIDT è una istituzione culturale, senza fini di lucro, con lo scopo di:

a) promuovere e sviluppare la ricerca nel campo dei trasporti, favorendo i contatti tra gli studiosi, agevolando, mediante pubblicazione, la diffusione delle conoscenze, organizzando e partecipando a congressi e riunioni;

b) partecipare al dibattito sulle scelte nel settore dei trasporti a livello nazionale e locale;

c) stabilire contatti e scambi con istituzioni equivalenti di altri paesi.

Articolo 3) Attività

Per conseguire i suoi scopi l’Associazione:

a) tiene adunanze annuali ordinarie e straordinarie;

b) pubblica annualmente il risultato dei suoi studi negli atti della SIDT;

c) facilita, coi modi che reputerà più opportuni ed a titolo di incoraggiamento, le iniziative scientifiche e didattiche o comunque volte all’incremento delle conoscenze sui trasporti;

d) svolge studi e ricerche e fornisce pareri su commissione di enti pubblici e privati su temi di rilevante interesse scientifico.

Articolo 4) Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a) i beni mobili e immobili, dai libri e dalle pubblicazioni inventariate, di proprietà dell’Associazione;

b) eventuali acquisti, lasciti e donazioni, espressamente destinati all’Associazione ad incremento del suo patrimonio.

Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote di ammissione dei soci e dalle quote annuali, dai contribuiti dei soci, dai prodotti della stampa, da contributi statali, di enti pubblici e privati, da elargizioni ricevute per il conseguimento dei suoi fini sociali, nonché dai contributi ricevuti per lo svolgimento degli studi e ricerche e per l’espressione dei pareri di cui al punto d) del precedente articolo 3.

Le quote associative sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.

I beni dell’Associazione devono essere iscritti in specifici inventari.

Articolo 5) Soci

I soci si distinguono in:

a) soci ordinari;

b) soci onorari;

c) soci emeriti;

d) soci juniores;

e) soci aggregati;

f) soci sostenitori.

La qualifica di socio e la tipologia è attribuita per anno solare, salvo verifica dei requisiti.

 

Ai fini del presente Statuto e in particolare dello stato di socio si intendono:

– SSD: il Settore Scientifico Disciplinare attualmente denominato ICAR/05 – Trasporti;

– Professori: i docenti universitari di I fascia (ordinari) e II fascia (associati);

– Ricercatori:

  • i Ricercatori Universitari (a tempo indeterminato) [RU],
  • i Ricercatori a Tempo Determinato lettera b [RTDB],
  • i Ricercatori a Tempo Determinato lettera a [RTDA];

– Collaboratori: ogni altra categoria, quali Assegnisti di Ricerca, Borsisti, studenti di Dottorato di Ricerca, Tecnici di Laboratorio su argomenti relativi al SSD.

 

a) Divengono soci ordinari, previa formale domanda al Consiglio Direttivo, i professori e i ricercatori in servizio afferenti al SSD; un professore o ricercatore in pensione può optare per lo stato di socio ordinario in luogo di quello di socio onorario, vedi lettera b). I soci ordinari sono tenuti a corrispondere la quota associativa annuale. I soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale (al momento dell’inizio dell’assemblea) hanno il potere di voto in assemblea.

b) La nomina a socio onorario è, previa formale domanda al Consiglio Direttivo, conferita dal Consiglio Direttivo ai professori ed ai ricercatori in pensione già afferenti al SSD; i soci onorari non sono tenuti a corrispondere alcuna quota associativa; ai soci onorari non è conferito potere di voto in assemblea.

c) La nomina a socio emerito è conferita dall’Assemblea su designazione del Consiglio Direttivo, a personalità italiane e straniere che, per meriti accademici, operativi, gestionali ed organizzativi siano riconosciuti di chiara fama negli studi delle discipline dei trasporti o affini. I soci emeriti non sono tenuti a corrispondere alcuna quota associativa; ai soci emeriti non è conferito potere di voto in assemblea.

d) Divengono soci juniores su presentazione di un socio ordinario, previa formale domanda al Consiglio Direttivo, i collaboratori. Un RTDA può optare per lo stato di socio junior in luogo di quello di socio ordinario. I soci juniores sono tenuti a corrispondere la quota associativa in misura ridotta; ai soci juniores non è conferito potere di voto in assemblea.

e) La nomina a socio aggregato per un anno è, previa formale domanda al Consiglio Direttivo, conferita dal Consiglio Direttivo a professori universitari di altri Settori Scientifici Disciplinari che abbiano dato contributi significativi alle tematiche del SSD o affini, o a esperti delle tematiche del SSD o affini, sia italiani che stranieri. I soci aggregati sono tenuti a corrispondere la quota associativa. Ai soci aggregati non è conferito potere di voto in assemblea.

f) Possono divenire soci sostenitori, previa formale domanda al Consiglio Direttivo, organi della Pubblica Amministrazione, soggetti pubblici e privati, nelle persone dei loro rappresentanti. I soci sostenitori sono tenuti a corrispondere 3 volte la quota associativa, con il diritto di partecipazione alle iniziative della SIDT di al più 5 delegati. Ai soci sostenitori non è conferito potere di voto in assemblea.

 

La qualità di socio si perde per dimissioni o per revoca disposta dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente o di uno dei Consiglieri a seguito di inadempimento degli obblighi inerenti alla qualità del socio (tra cui la reiterata mancanza di corresponsione della quota associativa annuale) e di grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni dell’Associazione.

Articolo 6) Organi

Sono Organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente

 

Qualora necessario l’Assemblea provvederà alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente sono eletti dall’Assemblea con le modalità previste dal regolamento. Essi durano in carica 3 anni.

L’elettorato attivo per qualunque carica, eccetto quella di componente junior, è riservato ai professori e ai ricercatori soci ordinari in servizio afferenti al SSD, che siano in regola con i pagamenti per gli ultimi 2 anni al momento della votazione o semplicemente in regola con il pagamento della quota dell’anno corrente se il socio ha meno di 2 anni di anzianità di iscrizione alla SIDT. Costituiscono l’elettorato attivo alla carica di componente junior del Consiglio Direttivo della SIDT tutti i soci juniores che siano in regola con i pagamenti per gli ultimi 2 anni al momento della votazione o semplicemente in regola con il pagamento della quota dell’anno corrente se il socio ha meno di 2 anni di anzianità di iscrizione alla SIDT.

L’elettorato passivo per qualunque carica, eccetto quella di componente junior, è riservato ai professori e ai ricercatori soci ordinari in servizio afferenti al SSD con la possibilità di restare in servizio per la durata del mandato (a meno di non essere RTDA o RTDB) e che siano in regola con i pagamenti per gli ultimi 3 anni al momento della votazione o per tutti gli anni se il socio ha meno di 3 anni di anzianità di iscrizione alla SIDT. Inoltre:

  • per la carica di Presidente l’elettorato passivo è riservato soltanto ai soci, docenti di I fascia, che abbiano maturato una anzianità di almeno 5 anni nella qualità di socio ordinario;
  • per la carica di componente del Consiglio Direttivo l’elettorato passivo è riservato soltanto ai soci che abbiano maturato una anzianità di almeno 2 anni nella qualità di socio ordinario.

Costituiscono l’elettorato passivo alla carica di componente junior del Consiglio Direttivo della SIDT tutti i soci juniores che siano in regola con i pagamenti per gli ultimi 2 anni al momento della votazione.

Articolo 7) L’Assemblea

L’Assemblea dei soci è l’organo deliberante generale dell’Associazione; ne determina gli indirizzi di massima per la gestione dell’attività ed esercita tutte le attribuzioni previste dal presente Statuto.

L’Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari, onorari, emeriti, aggregati, sostenitori e juniores in regola con il pagamento delle quote associative se dovute ed è ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno. Essa:

a) approva il conto consuntivo e le previsioni di bilancio;

b) approva i regolamenti previsti dallo Statuto o comunque necessari;

c) delibera su tutti gli altri oggetti relativi alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o comunque sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo.

 

L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione dell’argomento da trattare, da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. L’Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data in cui è richiesta.

L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto sociale su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti dei soci. In tale ultima circostanza non è ammessa delega.

 

Articolo 8 ) Funzionamento dell’Assemblea

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell’organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purché sito sul territorio dello Stato, ovvero per via telematica.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante lettera da spedire per posta, fax o e-mail almeno 30 giorni prima della sua effettuazione. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e dell’eventuale seconda convocazione nonché dell’Ordine del Giorno.

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con più della metà dei soci aventi diritto di voto non considerando i soci rappresentati per delega, ed in seconda convocazione con più della metà dei soci aventi diritto di voto considerando anche i soci rappresentati per delega.

Ciascun socio ha diritto ad un unico voto; può farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci, oltre sé stesso. Questa disposizione non si applica alle elezioni, si veda art. 6 del Regolamento Elettorale.

L’Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dall’Assemblea stessa e delibera a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni debbono essere riportate su apposito registro dei verbali.

Normalmente le votazioni avvengono in forma palese; le votazioni su argomenti riguardanti persone possono avvenire a richiesta per scrutinio segreto.

Le votazioni devono svolgersi per appello nominale ove lo richieda un quinto dei soci presenti.

Le funzioni di Segretario dell’Assemblea sono svolte da un socio scelto dal Presidente dell’Assemblea.

 

Articolo 9) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, nell’ambito degli indirizzi di massima determinati dall’Assemblea dei soci, amministra l’Associazione e adotta tutte le iniziative idonee per la realizzazione dello scopo sociale.

 

Il Consiglio si compone:

a) del Presidente, docente di I fascia eletto tra i soci cui compete l’elettorato passivo dai soci partecipanti all’assemblea cui compete l’elettorato attivo;

b) di 9 componenti eletti tra i soci cui compete l’elettorato passivo dai soci partecipanti all’assemblea cui compete l’elettorato attivo, secondo la seguente composizione:

  • 3 soci ordinari docenti di I fascia;
  • 6 soci ordinari docenti di II fascia o ricercatori, di cui almeno 3 docenti di II fascia;

c) di un componente, senza diritto di voto, eletto tra i soci juniores cui compete l’elettorato passivo dai soci juniores cui compete l’elettorato attivo.

 

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea per votazioni a scheda segreta.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti un Vice Presidente, un Segretario ed un Vice Segretario Tesoriere.

 

Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, provvede in particolare:

a) a redigere il regolamento, i programmi dell’attività sociale in conformità allo Statuto ed agli indirizzi di massima determinati dall’Assemblea ed a curarne l’esecuzione;

b) a redigere annualmente il conto consuntivo e di previsione;

c) a stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale.

 

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed i componenti possono essere rieletti consecutivamente una volta sola a meno che non siano eletti alla carica di Presidente ed in questo caso con la limitazione di cui al successivo articolo 11. Il cambio di ruolo non ha effetto sullo stato di componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 10) Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Le sedute sono valide con l’intervento di più della metà dei componenti tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.

I componenti del Consiglio che non abbiano preventivamente comunicato per iscritto i motivi dell’assenza a tre sedute consecutive sono dichiarati a tutti gli effetti decaduti dalla carica con delibera del Consiglio stesso.

L’avviso di convocazione dovrà essere fatto per iscritto e spedito per posta, per fax, o per e-mail almeno 10 giorni prima della data stabilita per la seduta.

L’avviso dovrà contenere l’ordine del giorno. Le votazioni sono di norma palesi: per le decisioni riguardanti le persone, su richiesta anche di un solo componente la votazione può essere segreta.

Ove il Consiglio rimanga incompleto per un qualsiasi motivo, si procederà a una elezione suppletiva per la durata restante del mandato

Articolo 11) Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale. Ha il potere di compiere operazioni bancarie attive e passive. È espressamente autorizzato alla firma di convenzioni e contratti, preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo, con enti pubblici e privati per il conseguimento degli scopi propri dell’Associazione. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e quelli con carattere di urgenza, salvo ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva. Vigila sull’esatta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea. In caso di votazione in cui si pervenga a risultati di pareggio, il voto del Presidente esprime parere vincolante. In caso di assenza o di inadempimento è sostituito dal Vice Presidente al quale può delegare parte delle proprie attribuzioni.

Dura in carica un triennio e può essere rieletto soltanto una volta, ossia nessun socio può ricoprire la carica di Presidente più di 2 volte, anche non consecutive. In caso di perdita dei requisiti si procederà a una elezione suppletiva per la durata restante del mandato.

Il Presidente, inoltre, è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l’eventuale conseguimento del riconoscimento dell’Associazione presso le competenti autorità e quelle intese all’acquisto da parte dell’Associazione della personalità giuridica; ai soli fini di cui sopra il Consiglio Direttivo ha la facoltà di apportare al presente Statuto tutte le modifiche obbligatoriamente richieste dalle competenti autorità.

Articolo 12) Il Segretario

Il Segretario cura la redazione, la raccolta dei verbali delle adunanze ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 13) Il Vice Segretario Tesoriere

Il Vice Segretario Tesoriere tiene il libro dei soci, cura la corrispondenza dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, tiene la cassa sociale, cura gli inventari, provvede a quanto altro commessogli dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14) Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentun dicembre di ciascun anno. Il conto consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei soci.

A tal fine il conto consuntivo deve essere depositato almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.